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Come accedere ai Finanziamenti/Partecipazioni

RICHIESTA INTERVENTO  FINANZIAMENTO

(editabile)

RICHIESTA INTERVENTO PARTECIPAZIONE

(editabile)

Il fondo mutualistico opera come strumento moltiplicatore degli investimenti e, quindi, come fondo di rotazione, per cui le azioni eleggibili a suo carico sono temporanee e legate a sostenere programmi e progetti finalizzati sugli obiettivi fondativi.
Gli interventi, di norma, hanno durata massima di cinque anni; tale limite temporale può essere derogato, previo parere del socio unico AGCI (Presidenza nazionale), per programmi e progetti comportanti investimenti a prevalente contenuto immobiliare, purché strumentali per la promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione.
Le richieste devono essere presentate compilando l’apposita domanda, scaricabile dal banner adiacente, ed inviando tutta la documentazione prevista.

In via generale gli interventi del Fondo si concretizzano in:

1. Partecipazione temporanea al capitale di rischio
La partecipazione di General Fond S.p.A. a progetti di sviluppo e creazione di nuove imprese può avvenire, fino ad un limite massimo del 50% degli investimenti previsti, mediante intervento nel capitale sociale, a titolo di socio sovventore o finanziatore ex art. 2526 del Codice civile, per un periodo, di norma di 5 (cinque) anni, entro il quale il capitale partecipato dovrà essere rimborsato. General Fond in nessun caso può detenere una quota superiore al 49% del capitale sociale.

2. Finanziamento a titolo di prestito
Gli investimenti ammessi a finanziamento sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali secondo le tipologie previste dall’art. 2424 del Codice civile. In caso di presenza di contributi agevolativi sugli investimenti, la percentuale di intervento ammissibile del Fondo va calcolata al netto delle agevolazioni stesse. Le immobilizzazioni   immateriali   sono   ammesse   a   finanziamento   qualora   vi   siano   elementi attendibili per provare la loro utilità pluriennale. Non sono ammessi nel computo degli investimenti gli oneri di progettazione e di eventuali consulenze. Gli investimenti in beni immateriali non devono, in ogni caso, costituire la parte preponderante degli investimenti. Il limite massimo per gli interventi finanziari alle imprese è fissato in € 200.000,00; sono possibili deroghe al limite indicato, in considerazione della rilevanza dell’iniziativa e dell’interesse strategico per il movimento cooperativo.